Codice Civile art. 2403 - Controllo contabile 1[I]. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis. [1] Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. bb), d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente era il seguente: "Doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma." V. nota al Capo V. InquadramentoL’articolo è stato dedicato dalla riforma del 2026 ai doveri di controllo contabile del collegio sindacale, nei casi in cui ciò sia consentito. Il primo comma della disposizione, che invece prevedeva i “doveri” del collegio sindacale, è traslato nell’art. 2396-quinquies c.c., che prevede i doveri in generale dell’organo di controllo, cui si rinvia. Permane il secondo comma della norma, ora divenuto comma unico, costituito peraltro da una mera disposizione di rinvio all’art. 2409-bis: il quale prevede, per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, che lo statuto possa attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale, e che in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Al commento di tale disposizione, pertanto, del pari si rinvia. BibliografiaAiello, Il collegio sindacale: struttura e funzioni, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza, Commentario diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2009; Alessi, D.lgs. n. 58/1998. 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